L’Ordine (di Bergamo) chiede, anche al fine di assumere un contegno uniforme rispetto alla prassi di altri Consigli, se sia da considerarsi lecito il comportamento di un iscritto che invii una lettera, di contenuto informativo rispetto alla propria attività professionale, ad una serie di imprese potenziali clienti.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

«La questione, tra le più delicate che si pongono allo stato dell’attuale quadro normativo, non può risolversi solo attraverso una valutazione del mezzo che l’avvocato utilizza per dare notizie circa la propria attività.
Anche la differenza tra lettere concepite per destinatari specifici e comunicazioni uniformi inviate a più soggetti indistintamente non è, in sé e per sé, dirimente.
La questione è stata ampiamente disaminata nella recente sentenza di Questo Consiglio n. 268/2007, alle cui argomentazioni deve farsi senz’altro rinvio, proprio avendo riguardo al più ampio contesto nel quale il messaggio è collocato e, soprattutto, all’intento espresso con il messaggio informativo.
Per giudicare della coerenza di una comunicazione con il codice deontologico sarà, pertanto necessaria una sua puntuale valutazione alla stregua degli artt. 17 e 17-bis dello stesso, norme oggetto di innovazione rispetto al passato ad opera delle delibere C.N.F. 27 gennaio 2006, 14 dicembre 2006 e 27 giugno 2008.
Pertanto bisognerà verificare che la comunicazione del professionista sia conforme, nei modi e nei contenuti, ai principi di verità e correttezza, che non sia ingannevole, elogiativa o comparativa e che non contenga nominativi di clienti. Inoltre sarà oggetto di verifica la circostanza che l’informazione, nella forma e nelle modalità, rispetti la dignità ed il decoro della professione.
Pertanto, in sintesi, il Consiglio dell’ordine circondariale dovrà prendere in esame i casi di messaggi informativi al pubblico non censurandoli per il solo fatto di essere rivolti ad una pluralità di destinatari sulla base di lettere impersonali o standard, bensì valutando che tali comunicazioni rispondano ad un intento autenticamente informativo e non captatorio e che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi alla dignità della professione e all’affidamento del pubblico».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 29 Gennaio 2009
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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