L’Ordine di Bassano del Grappa pone il quesito sulla possibilità di rilasciare ad un proprio iscritto copia integrale di una decisione disciplinare (con sanzione non sospensiva, né interdittiva) emessa nei confronti di altro iscritto, per il solo fatto che l’istante ne faccia richiesta in quanto esponente.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“L’art. 51 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 dispone che la decisione disciplinare è pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici di Segreteria.
Ne deriva che la norma consente la conoscenza pubblica del documento.
Tuttavia, in tema di accesso agli atti amministrativi, l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15 comma 1 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, non consente una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della P.A., ma solamente quella connessa al procedimento, e che incide su una posizione giuridica rilevante, e che legittima, quindi, l’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine (v., tra le altre, Consiglio di Stato, dec. 29 ottobre 2001 n. 5636, 20 aprile 2006 n. 2755 e 15 dicembre 2006, n. 7111).
Come si è già illustrato nel diffuso parere 9 maggio 2007, n. 14, ciò che la giurisprudenza amministrativa e forense concordemente indicano quale discrimine fondamentale per una valutazione delle richieste di accesso agli atti del procedimento disciplinare è la presenza di un interesse attuale, concreto e differenziato alla conoscenza di detti atti, non essendo nemmeno la qualità di esponente in sé sufficiente a dar prova della sussistenza di queste circostanze (sul punto l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sent. 20 aprile 2006, n. 7).
Pertanto la valutazione della richiesta non può prescindere dalla valutazione in concreto degli elementi che l’istante produce a sostegno della sua richiesta, dovendo il Consiglio valutare (e motivare) la presenza di un siffatto interesse.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 16 Gennaio 2008
- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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