Quesiti dei C.O.A. di Modena, Acqui Terme e Pordenone

Quesito del C.O.A. di Modena del 22 marzo 2007: si chiedono chiarimenti sull’espressione “in ogni momento nel corso del secondo anno di pratica” contenuta nella circolare 5-C/2007 e riferita al periodo nel quale il praticante può chiedere l’abilitazione al patrocinio.
Quesito del C.O.A. di Acqui Terme del 25 luglio 2007: ritiene illogica la limitazione, della facoltà di chiedere l’abilitazione al patrocinio entro il biennio di pratica, e chiede se dev’essere concessa l’abilitazione anche in seguito, pur con decorrenza dal primo giorno del secondo anno di pratica.
Quesito del C.O.A. di Pordenone del 20 aprile 2007, sollecitato con lettera 18 luglio 2007: riferisce di casi nei quali il C.N.F. in sede giurisdizionale avrebbe accolto ricorsi di praticanti cancellati dal registro per decorso del sessennio di abilitazione, e chiede pertanto chiarimenti su quale sia il termine ultimo per la richiesta di abilitazione al patrocinio nonché sulla possibilità di procedere o meno alla cancellazione dal registro dei praticanti, a prescindere dall’abilitazione.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“1. Alcuni Consigli dell’ordine hanno sollevato taluni quesiti circa la portata delle norme in tema di abilitazione al patrocinio del praticante nonché rispetto all’interpretazione dei pareri e delle decisioni del Consiglio nazionale adottate in materia.
Si ricorda che il Consiglio nazionale ha ritenuto di fare il punto delle questioni relative al sessennio di abilitazione provvisoria concesso al praticante avvocato con la circolare n. 5-C/2007 del 22 gennaio 2007, le cui valutazione di carattere generale, soprattutto quanto alla lacunosità delle norme di legge ed alla necessità di un contegno che faccia salva la ratio delle medesime, vanno senz’altro ribadite. È peraltro apparso opportuno procedere ad una ricognizione dei principi in materia e necessario fornire alcuni chiarimenti rispetto ad alcuni profili della circolare da ultimo citata, anche alla luce dei quesiti proposti da taluni Consigli dell’ordine che hanno rilevato problemi applicativi e sollevato delicate questioni interpretative.
2. Il fine dell’abilitazione provvisoria al patrocinio non è quello di permettere al praticante l’esercizio della libera professione forense, ancorché entro limiti prefissati, in deroga al principio della necessità del superamento dell’esame di Stato, principio -come noto- dotato di sicuro fondamento costituzionale (art. 33 Cost.), ma quello di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata ed approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali, di valore e materia (cfr. sul punto, ex multis, le sentenze C.N.F. n. 28/1995, 153/1999 e 5/2007).
Questa considerazione va senz’altro ribadita, sì come le sue immediate conseguenze in termini di individuazione del periodo nel quale l’abilitazione può essere richiesta dal praticante.
3. In tale ottica va dunque letta anche la norma di cui all’art. 8, comma secondo, della legge professionale, nella parte in cui prevede che l’ammissione al patrocinio possa avvenire «dopo un anno dall’iscrizione nel registro» dei praticanti: la decorrenza dell’abilitazione al patrocinio non è rimessa all’arbitrio del richiedente, ma è fissata dalla legge al primo giorno del secondo anno di pratica forense, a prescindere dal momento nel quale l’interessato si attivi per chiederla effettivamente.
In altri termini la legge impone che la richiesta di ammissione all’abilitazione al patrocinio si configuri come facoltà del praticante (che può anche non chiederla), da godersi – ove accolta, in presenza dei requisiti prescritti – entro un periodo temporale definito, collegato funzionalmente all’inizio del periodo formativo, non prorogabile né suscettibile di sospensioni recuperabili. Tale periodo è previsto in sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. sul punto, ex multis, le sentenze C.N.F. n. 28/1995, 86/1995, 3/1997 e 106/1997).
La delibera d’ammissione al patrocinio ha portata costitutiva e segna la decorrenza concreta del periodo abilitativo; ad essa segue il giuramento, che è configurato come condizione per l’esercizio del patrocinio in concreto (cfr. parere 24 maggio 2006, n. 22).
4. È senz’altro opportuno chiarire, ad ulteriore specificazione di quanto illustrato nella circolare n. 5-C/2007, che nella normalità dei casi il praticante chiederà l’abilitazione nel corso del biennio prescritto per il conseguimento del certificato di compiuta pratica. In assenza, peraltro, di una norma che imponga la cancellazione dal registro dei praticanti al trascorrere dei predetti due anni ed al conseguimento del predetto certificato, l’esercizio della facoltà di legge consistente in tale richiesta potrà avvenire anche in seguito, in ogni momento del periodo nell’ambito del quale la legge consente l’accesso al patrocinio provvisorio, ossia durante il descritto sessennio, fermi restando i termini, iniziale e finale, che ne determinano la massima durata potenziale.
La richiesta ritardata rispetto al termine iniziale provocherà pertanto una riduzione del periodo concretamente disponibile, restando immutabile la scadenza, sempre computata in un sessennio a partire dal primo giorno del secondo anno di pratica forense.
5. Non vi è dubbio, poi, che il carattere rigorosamente delimitato ratione temporis che la legge conferisce al patrocinio provvisorio determina per l’Ordine competente il dovere di procedere con rigore alla cancellazione del praticante dall’elenco degli abilitati immediatamente dopo il decorso del sessennio, ovviamente ove la cancellazione non debba essere disposta prima, ad altro titolo (si pensi, ad esempio, al praticante abilitato che abbia superato l’esame di abilitazione; in termini anche copiosa giurisprudenza del Consiglio nazionale forense: cfr., da ultimo, le sentenze 54/2005, 2/2007, 7/2007).
6. Diversa, e da considerarsi separatamente, è la questione della permanenza dell’iscrizione nel registro dei praticanti in quanto tale, a prescindere dal possesso o meno dell’abilitazione al patrocinio, che peraltro si configura -come detto- quale modalità integrativa del tirocinio forense.
Nulla vieta di mantenere l’iscrizione in detto registro anche successivamente all’ottenimento del certificato conclusivo della pratica, ferma restando l’unicità del certificato di compiuta pratica e il radicamento territoriale che esso determina ai fini dell’esame (v., da ultimo, il parere della Commissione consultiva n. 82/2006, i precedenti nn. 86/2002 e 180/2003, nonché le sentenze C.N.F. nn. 61/2001 e 2/2007).
La possibilità di mantenere l’iscrizione non è impedita dalla legge ed è avallata da recente copiosa giurisprudenza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2006, n.12543; Consiglio di Stato, sentenze 6692/2005, 2331/2006 e 5512/2006).
Tuttavia deve anche considerarsi che, conformemente a quanto già osservato dalla Commissione consultiva del C.N.F. con i pareri nn. 70-71/2002 e 42/2005, non appaiono censurabili le iniziative degli Ordini forensi volte a verificare che gli iscritti nei proprî registri continuino effettivamente la pratica professionale. L’Ordine che provveda a verificare l’interesse del praticante già in possesso di certificato di compiuta pratica a rimanere iscritto nel registro dei praticanti (ad esempio inviandogli comunicazione scritta o convocandolo presso la propria sede) e, in assenza di riscontro, ne disponga la cancellazione, pone in essere un contegno legittimo.
Non potrà comunque, in presenza dei prescritti requisiti di legge, essere negata la reiscrizione del praticante così cancellato, ove questi intenda riprendere e proseguire la pratica forense; avvalendosi altresì della facoltà di richiedere l’abilitazione al patrocinio successivamente alla cancellazione dal registro dei praticanti, purché nei limiti del sessennio e salvo il termine finale fisso di questo periodo.
In conclusione la risposta ai quesiti posti è nei seguenti termini sintetici:
a il sessennio di abilitazione al patrocinio ha durata massima di sei anni, decorrenti in ogni caso dal primo giorno del secondo anno di pratica; l’abilitazione può essere richiesta in ogni momento del sessennio, ferma la sua durata massima; al termine del periodo sessennale andrà sempre disposta la cancellazione dall’elenco degli abilitati;

b l’iscrizione nel registro dei praticanti è indipendente dal possesso dell’abilitazione e può protrarsi anche oltre il conseguimento del certificato di compiuta pratica, salvi gli effetti di quest’ultimo ai fini dell’esame di Stato, e salvo il potere dell’Ordine di provvedere alla cancellazione di coloro che – a seguito di opportuni accertamenti e verifiche inquadrabili nel generale dovere di vigilanza dell’Ordine sull’esercizio della pratica forense – risultino non svolgere più attività di praticantato legale;

c nel caso in cui l’Ordine abbia provveduto a cancellare il praticante dal registro una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, o a seguito dell’esercizio del potere di vigilanza di cui al punto che precede, dovrà comunque procedersi alla reiscrizione del praticante già cancellato, il quale potrà anche chiedere di essere ammesso al patrocinio provvisorio. L’Ordine potrà conseguentemente continuare ad esercitare la propria vigilanza sul praticante così reiscritto. In ogni caso, il periodo massimo di ammissione al patrocinio non potrà superare i sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di tirocinio (cfr. punto a); il che comporta che il periodo concreto nel quale l’interessato potrà avvalersi della facoltà in oggetto sarà tanto più breve quanto più tardi l’interessato dovesse esercitare la facoltà di richiedere l’ammissione”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 20 febbraio 2008, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 20 Febbraio 2008
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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