La Questura di Grosseto formula un quesito in ordine all’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la sottoposizione ad una misura di prevenzione ordinaria o straordinaria e al destinatario di comunicazioni relative alla stessa applicazione delle misure in questione.

In risposta ai quesiti posti, dopo ampia e approfondita discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare in relazione agli stessi nel modo seguente.
La sottoposizione dell’Avvocato a misure di prevenzione ordinarie o straordinarie, che possono rilevare ai fini dell’iscrizione (o della permanenza) nell’Albo ai sensi dell’art. 17, n.1, lett. f della Legge n.247/2012, che pone tra i requisiti delle stesse il “non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, misure cautelari o interdittive”, deve dall’Autorità Amministrativa essere comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui l’Avvocato è iscritto, competente per la tenuta dell’Albo: il quale a sua volta dovrà trasmettere la comunicazione al Consiglio di Disciplina del Distretto, per le determinazioni a questo spettanti.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 18 gennaio 2017, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 18 Gennaio 2017
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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