Il COA di Roma pone un quesito riguardante l’interpretazione del combinato disposto dell’art. 41, co.6, lett. b) e co.7 della legge n. 247/2012 e del sopravvenuto art. 73, comma 11 bis, secondo periodo del D.L. n. 69/2013 (come modificato da ultimo dall’art. 50 del DL n. 90/2014), con riferimento alla possibilità di svolgere l’intero periodo di tirocinio professionale presso l’Avvocatura dello Stato.

In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di non doversi discostare dai pareri a suo tempo resi in argomento (n. 100 del 21 ottobre 2015 e n. 82 del 13 luglio 2016), nei quali si era osservato che il comma 11 bis dell’art. 73 del D.L. n. 69/13 (introdotto dall’art. 50 del DL n. 90/14) dispiegasse i suoi effetti anche sull’interpretazione del rapporto tra il comma 6, lett. b) e il comma 7 dell’art. 41 della legge n. 247/2012, nella misura in cui esso contempla espressamente la possibilità di svolgere il tirocinio professionale per 18 mesi presso l’Avvocatura dello Stato.
Al di là comunque del sopravvenire del D.L. n. 90/2014, si deve in primo luogo osservare che la stessa legge n. 247/2012 all’art. 41, comma 7, considera, al fine dello svolgimento della pratica forense, il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato in modo equivalente al tirocinio presso un avvocato iscritto all’Ordine, prescrivendo che chi abbia svolto per dodici mesi il tirocinio in uno dei modi alternativi previsti dalla legge possa ottenere il certificato di compiuta pratica svolgendo ulteriori sei mesi di tirocinio o presso un avvocato iscritto all’Ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
L’alternatività e l’obbligatorietà dello svolgimento del semestre di pratica presso un Avvocato del libero Foro o presso l’Avvocatura dello Stato per il completamento dei 18 mesi di pratica, mettono su di un piano di parità entrambe tali modalità di svolgimento del tirocinio forense. Interpretando diversamente il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 41 si giungerebbe alla paradossale conclusione di riconoscere, ad esempio, i 18 mesi di pratica forense a coloro che abbiano svolto un tirocinio di 12 mesi presso un ufficio giudiziario e di 6 mesi presso l’Avvocatura dello Stato e a negare tale riconoscimento a coloro che abbiano svolto il tirocinio per 18 mesi interamente presso l’Avvocatura dello Stato.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 18 gennaio 2017, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 18 Gennaio 2017
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment