Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo) concerne l’art. 17 bis della legge n. 217/1990, e la prassi seguita dai magistrati del foro locale che, nonostante l’ammissione al gratuito patrocinio, provvedono alla liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati solo ed esclusivamente se i nominativi dei medesimi risultano inseriti nell’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio tenuto dal Consiglio dell’ordine.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione rileva che il CNF ha già licenziato in merito apposita circolare, in data 24 novembre 2001 (n. 23/B) – alla quale si rimanda per più diffuse argomentazioni – con cui ha ritenuto non “vincolante” l’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio. Di conseguenza non può che esprimere dissenso rispetto all’indirizzo seguito dai magistrati del foro di cui alla richiesta di parere, così come riferito dal locale Consiglio dell’ordine.
Tutto ciò premesso, il CNF non può che prendere atto del fatto che la recentissima entrata in vigore del T.U. sul gratuito patrocinio (DPR n. 115/2002) ha modificato il quadro normativo vigente nel senso della vincolatività del predetto elenco. L’indirizzo è altresì confermato da recentissima pronunzia della Corte costituzionale, la ord. n. 299 del 28 giugno 2002.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 161

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 161 del 31 Luglio 2002
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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