Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di San Remo) concerne l’iscrizione nell’elenco speciale di avvocati afferenti ad ufficio legale di un ramo dell’amministrazione.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– La Commissione ritiene che la norma derogatoria di cui all’art. 3, comma 4, lett. b), RDL n. 1578/1933 non consenta l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati dei dipendenti di un’amministrazione locale addetti ad un ramo specifico della stessa, anche se presso di essa è costituito un apposito ufficio legale. E’ ben vero che la norma consente l’iscrizione agli avvocati degli uffici legali “istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo” presso gli enti in questione, senonchè essa presuppone che tali uffici abbiano la caratteristica dell’indipendenza dagli uffici di amministrazione attiva che in sé non è sussistente in un ufficio appositamente delegato alla trattazione di una particolare materia.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 29 Novembre 2002
- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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