Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata) concerne la possibilità per un avvocato di consentire che il nominativo del proprio studio legale sia indicato quale recapito di una società di intermediazione finanziaria.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta tempestivamente trasmessa dal relatore, ed adotta il seguente parere:
– non è consentito che il nominativo di uno studio legale sia indicato quale recapito di una società di intermediazione finanziaria, non tanto e non solo in relazione alle prescrizioni in materia di pubblicità, quanto perché tale circostanza pare porsi in contrasto con i principi di decoro e dignità che reggono l’esercizio della professione forense.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 12 Settembre 2003
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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