Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Prato) concerne l’applicabilità della legge 241/1990 al procedimento per l’adozione del parere di congruità, con particolare riferimento al diritto dell’interessato di essere informato dell’avvio del procedimento e al diritto di questi a partecipare al procedimento medesimo secondo le forme di cui alla legge 241.

Gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa sul punto non sono univoci.
Un orientamento fatto proprio dal TAR Toscana ritiene il parere di congruità atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, assunto nell’esercizio di una funzione pubblicistica, volta a proteggere non solo l’interesse del professionista e della categoria, ma anche tesa alla tutela del cliente. Questi vanterebbe, rispetto, al provvedimento in parola, una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo “correlata ad un interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve difendere la propria posizione davanti al giudice amministrativo” (TAR Toscana, sez. I, 2 luglio 1996, n. 596, in TAR 1996, I, 3242).
Aderendo a tale impostazione, il Consiglio dell’ordine che riceve la richiesta di parere di congruità dovrebbe darne comunicazione al cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, legge 241/90.
Altro avviso ha espresso il TAR Lazio, sez. Latina, che, al fine di escludere la giurisdizione del giudice amministrativo per il ricorso avverso il parere di congruità, ha ritenuto che tale atto non abbia “la natura e la forza propria dei “provvedimenti”, di quegli atti, cioè, espressione di potestà amministrativa, idonei ad immutare o comunque a confermare autoritativamente la situazione giuridica preesistente e ad incidere unilateralmente sui diritti soggettivi dei privati”.
Fermo restando che il cliente conserva integro il diritto di contestare la pretesa dell’avvocato nelle opportune sedi civili, a tale secondo orientamento parrebbe opportuno attenersi, anche in considerazione degli oneri, che, aderendo invece alla tesi dell’applicabilità della legge generale sul procedimento amministrativo, graverebbero sui Consigli degli ordini, i quali dovrebbero conseguentemente assolvere una ampia serie di obblighi di comunicazione e di istruttoria della pratica.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Pauri), parere del 24 ottobre 2003, n. 189

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 189 del 24 Ottobre 2003
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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