Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucca) concerne la possibilità di fregiarsi del titolo di avvocato per un iscritto nell’albo dei procuratori cancellatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 27 del 24/2/1997.

Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:
– l’art. 1, comma 2, RDL n. 1578/1933 consente la conservazione del titolo di avvocato in capo a chi, “dopo averne acquistato il diritto”, sia stato cancellato per una causa che non sia di indegnità. La legge n. 27/1997 consentì l’iscrizione nell’albo degli avvocati, e, conseguentemente conferì il titolo di avvocato ai soggetti iscritti nell’albo dei procuratori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Chi, a quella data, non era iscritto nell’albo dei procuratori, non ha pertanto ottenuto il diritto di fregiarsi del titolo di avvocato. La risposta al quesito proposto è dunque di segno negativo.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Pauri), parere del 27 novembre 2003, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 27 Novembre 2003
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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