Il quesito (del Comune di Urbino) concerne il trasferimento di avvocato colpito da sanzione disciplinare.

Il COA richiedente il parere chiede in particolare di sapere:
a) se il penultimo comma dell’art. 37, RDL n. 1578/1933 sia ancora vigente, e in caso positivo, come vada interpretato;
b) se tale norma impedisca il trasferimento ad altro albo, anche in attesa di pronunzia del CNF;
c) quale dei due COA (tra quello di provenienza e quello di destinazione) sia legittimato a mantenere l’iscrizione del soggetto in questione;
d) quale dei due COA sia legittimato all’esecuzione della sanzione disciplinare.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione ritiene, per quanto sub a), che il penultimo comma dell’art. 37 cit., sia pienamente vigente. Il trasferimento è disciplinato com’è noto dall’art. 1, co. 2, della legge n. 67/1991, che deve però essere coordinato con il richiamato art. 37. Il trasferimento da un albo ad un altro comporta, infatti, per ciò stesso, la cancellazione. Per quanto sub b), si ritiene conseguentemente che l’art. 37 cit. impedisca il trasferimento, posto che la cancellazione dall’albo tenuto dall’ordine di provenienza non è consentita in pendenza di procedimento disciplinare. Ne deriva, relativamente a quanto sub c), che l’iscrizione vada mantenuta nell’albo di provenienza, e che quello di provenienza sia l’ordine legittimato all’esecuzione della sanzione disciplinare che ha irrogato (d).

Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 21 Febbraio 2003
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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