Il quesito (del Comune di Pesaro) concerne il trasferimento di avvocato colpito da sanzione disciplinare.

Il COA richiedente il parere chiede in particolare di sapere:
a) se, considerata abrogata la normativa sui trasferimenti ed il conseguente nulla osta (legge 4.3.91, n. 67) dalla sopravvenuta equiparazione normativa tra domicilio professionale e residenza (legge 21.12.99, n. 526), possa il COA “ad quem” verificare non solo la residenza ma anche la specchiatissima condotta (art. 17, RDL n. 1578/1933);
b) se il COA ad quem debba pronunziarsi sul requisito morale, appresa posteriormente all’iscrizione la notizia della condanna disciplinare;
c) se sia da considerarsi ancora vigente l’art. 36, co. 7, RDL n. 1538/1933, che vieta di pronunciare la cancellazione in costanza di procedimento disciplinare.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commississione ritiene, per quanto sub a), che la legge n. 67/1991 non sia stata abrogata dalla legge n. 526/1999, che ha meramente disposto l’equiparazione del domicilio professionale alla residenza, quale requisito utile ai fini dell’iscrizione negli albi professionali. La domanda di iscrizione comporta non solo che si debba verificare la nuova localizzazione dell’avvocato, tenendo conto della residenza o del domicilio, ma anche la permanenza dei requisiti di cui all’art. 17, RDL n. 1578/1933, la cui verifica pienamente rientra nei poteri di accertamento del COA. La risposta al quesito sub b) si ritiene assorbita da quanto affermato per il quesito sub a). Si ritiene inoltre, per quanto sub c), che non sia pertinente il richiamo isolato all’art. 36 (recte: 37) RDL n. 1578/1933. Il trasferimento è disciplinato com’è noto dall’art. 1, co. 2, della legge n. 67/1991, che deve però essere coordinato con il richiamato art. 37. Il trasferimento da un albo ad un altro comporta, infatti, per ciò stesso, la cancellazione.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 21 Febbraio 2003
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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