Il quesito (del Comune di L.) riguarda la posizione deontologica di un consigliere comunale che assista un congiunto in una vertenza nella quale la controparte è rappresentata dal Comune medesimo.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“L’art. 37 cod. deont. ha riguardo soprattutto al conflitto di interessi tra l’avvocato ed il suo assistito, pur specificando che l’attività difensiva non può concretarsi in un’interferenza con altri incarichi, anche extraprofessionali.

La prima ipotesi pare, in linea generale, da escludersi alla luce del fatto che l’avvocato non è titolare, quale consigliere comunale, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino nell’ambito di un procedimento giudiziario in materia urbanistica.

Né, d’altronde, pare che l’attività di rappresentanza in giudizio possa determinare una concreta interferenza con il mandato di consigliere comunale.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che non spetti ad essa, in ogni caso, valutare la sussistenza di profili di incompatibilità che esulano dalla deontologia forense ma che rientrano nella tutela degli interessi di altro ente, quale un Comune, allorché questo dovessero lamentare un pregiudizio cagionato dall’attività di un membro dei propri organi rappresentativi.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 80 del 22 Novembre 2005
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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