Il quesito (del COA di Piacenza) attiene all’ipotesi in cui, a seguito di impugnazione, il Consiglio Nazionale Forense ha riformato la decisione comminata dal Consiglio territoriale, comminando la sanzione dell’avvertimento in luogo della censura. L’Ordine remittente chiede di sapere a chi sia attribuita la competenza ad eseguire la decisione.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Osserva la Commissione che l’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver previsto che la competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione, precisa che “Il Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio”.

Sulla scorta di tale inequivoco dato normativo ritiene quindi la Commissione che l’esecuzione delle deliberazioni con le quali sono irrogate le sanzioni disciplinari debba essere necessariamente ed esclusivamente attuata dal Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista sanzionato è iscritto.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2005, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 83 del 22 Novembre 2005
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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