Il quesito (del COA di Monza) verte su tre questioni: 1) se la normativa sugli avvocati stabiliti sia alternativa a quella che consente il riconoscimento del titolo professionale comunitario; 2) se l’avvocato stabilito possa ottenere una dispensa dalla prova attitudinale; 3) quale sia l’autorità competente a ricevere e a deliberare sulla domanda di iscrizione di colui che abbia superato la prova di cui all’art. 5, d.lgs. 206/07.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Circa la prima questione non può esservi dubbio circa l’alternatività dei due procedimenti, l’uno fondato sul diritto di stabilimento garantito dalla normativa europea protratto nel tempo, l’altro sul previo riconoscimento del titolo professionale straniero quale presupposto dell’iscrizione all’albo con il titolo italiano di “avvocato”.
La possibilità di una dispensa dalla prova attitudinale è espressamente prevista per il solo percorso di integrazione, di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, mentre una prova compensativa è sempre prescritta nel caso della diversa procedura di riconoscimento ministeriale del titolo, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Il Consiglio dell’Ordine circondariale provvede sulle domande di dispensa dalla prova attitudinale, valutando in modo ampio ed approfondito l’esperienza acquisita dall’interessato nel foro di competenza; sugli aspetti che l’Ordine dovrà specificamente considerare questa Commissione si è già intrattenuto nell’ambito del parere 10 marzo 2005 (richiedente COA Bolzano, pubbl. nella banca dati C.N.F.- IPSOA, in www.consiglionazionaleforense.it), cui si fa rinvio.
Sull’ultima delle questioni poste, ossia sulle modalità di iscrizione di chi abbia superato la prova compensativa prevista dal già citato art. 22 del d.lgs. 206/2007, si segnala che il superamento delle verifiche presso il Consiglio nazionale forense perfeziona la fattispecie di riconoscimento del titolo avviata presso il Ministero della Giustizia. Pertanto il candidato che ottenga un D.M. di riconoscimento del titolo professionale, unitamente alla certificazione di superamento delle prove d’esame, può iscriversi in qualsiasi albo d’Italia, con l’ordinario procedimento previsto dagli artt. 17 e 24 l.p.f., salva evidentemente la verifica da parte dell’Ordine dell’insussistenza di altri motivi ostativi all’iscrizione.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 22 aprile 2010, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 22 Aprile 2010
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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