Il quesito (del COA di Grosseto) riguarda la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di S.r.l. avente ad oggetto attività agricola

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Deve premettersi che il quesito è inammissibile, poiché – ai sensi del Regolamento del CNF e per prassi costante – la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni connotate da generalità ed astrattezza, non riferibili a singoli soggetti, ed in particolare deve astenersi dal pronunciarsi in casi specifici che, anche solo in ipotesi, possano essere oggetto di cognizione del Consiglio in sede di impugnazione.

Nel caso di specie sono indicate chiaramente le generalità della professionista interessata.

Si rammenta, tuttavia, il costante orientamento di questa Commissione (cfr., da ultimo i pareri 27 aprile 2005, n. 40 e 25 maggio 2005, n. 44), teso a distinguere nettamente i casi nei quali il professionista rivesta cariche di tipo simbolico o di vigilanza, e pertanto in generale compatibili con la professione forense, da quelli di attribuzione di poteri di gestione della cosa sociale, che determina invece una situazione d’incompatibilità.

Tale valutazione deve farsi con riguardo alle previsioni dello statuto sociale e di eventuali atti integrativi dello stesso.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 marzo 2006, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 22 Marzo 2006
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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