Il quesito (del COA de L’Aquila) riguarda la possibilità per un ente locale, dotato di proprio ufficio legale interno, di fornire assistenza legale ad altri enti locali non provvisti di Avvocatura interna, a mezzo di apposita convenzione, assumendone la difesa e la rappresentanza in giudizio e fornendo altresì consulenza di natura giuridica in ordine alle possibilità di definizioni stragiudiziali del contenzioso ovvero indicando le azioni più idonee alla tutela dell’ente conferente, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dell’art. 30, d. lgs. 267/2000.

Chiavi di ricerca:
- numero: 48
- anno: 2011
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il quesito (del COA de L’Aquila) riguarda la possibilità per un ente locale, dotato di proprio ufficio legale interno, di fornire assistenza legale ad altri enti locali non provvisti di Avvocatura interna, a mezzo di apposita convenzione, assumendone la difesa e la rappresentanza in giudizio e fornendo altresì consulenza di natura giuridica in ordine alle possibilità di definizioni stragiudiziali del contenzioso ovvero indicando le azioni più idonee alla tutela dell’ente conferente, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dell’art. 30, d. lgs. 267/2000.
    Consiglio Nazionale Forense (Piacci Bruno), parere n. 48 del 27 Aprile 2011
Prassi: pareri CNF

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