Il direttore di una rivista invia una segnalazione relativa ad un avvocato esercente la professione e che riveste altresì la carica di alcune società di capitali, lamentando il mancato intervento dell’Ordine locale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Ancorché la richiesta di parere non sia pervenuta secondo i canali prescritti dal vigente regolamento delle attività del Consiglio nazionale forense (la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni ad essa sottoposte, di regola, tramite i Consigli territoriali) e pur non essendo il quesito formulato in termini generali ed astratti, bensì con riferimento ad una specifica fattispecie concreta, la Commissione ritiene nondimeno, attesa la rilevanza della vicenda, di limitare il proprio intervento, anche in mancanza dello statuto della società coinvolta da cui ricavare più pregnanti elementi di valutazione, di poter ugualmente richiamare il costante suo opinamento secondo cui l’avvocato che eserciti regolarmente la professione forense può assumere cariche nell’ambito di una azienda, quale ne sia la natura, sempre che i compiti dallo stesso svolti abbiano contenuto meramente amministrativo e non gestorio.

Valuterà quindi il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Udine, cui copia del presente parere verrà trasmessa per doverosa conoscenza, nell’ambito delle competenze allo stesso per legge riservate in materia di tenuta dell’albo, la natura dell’attività di fatto prestata dall’iscritto in seno alla società ai fini delle dovute conseguenti determinazioni.”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 14 dicembre 2005, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 100 del 14 Dicembre 2005
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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