Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Barcellona P.D.G.) chiede se possa iscriversi nel registro dei praticanti un soggetto possessore di laurea giuridica conseguita in Svizzera (denominata License en droit).

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Il titolo conseguito al termine di un ciclo di studî può avere rilievo sotto un duplice profilo: da un lato per il rilievo accademico, connesso alla spendita del titolo ed alla prosecuzione degli studi, dall’altro per l’utilizzo al fine di esercitare professioni regolamentate ed accedere ai relativi tirocinî ed esami di Stato.

Per ciò che riguarda il primo aspetto vi sono accordi bilaterali tra Italia e Confederazione Elvetica, che semplificano molto la procedura di riconoscimento: in particolare entrambi i Paesi hanno sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto efficace nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002) ed è stato, inoltre, concluso lo specifico “Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario”, firmato a Berna il 7 dicembre 2000 ed entrato in vigore il 1° agosto 2001.

Per ciò che riguarda l’utilizzo immediato del titolo a fini professionali, e dunque per l’iscrizione nel registro dei praticanti, non risultano allo stato esservi accordi derogatorî della normativa generale.

Dunque si deve ritenere che la strada da percorrere, in un caso come quello sottoposto, sia la richiesta di riconoscimento attraverso le istituzioni universitarie: la legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione di Lisbona ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).

La laureata in giurisprudenza in un Paese extracomunitario potrà, allora, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 24 Maggio 2006
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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