Il Consiglio dell’Ordine di Modena chiede se ed a quali condizioni l’Avvocato nominato Giudice Ausiliario possa essere esonerato dagli obblighi di formazione professionale continua, ed in subordine se all’avvocato nominato Giudice Ausiliario possa essere attribuito un congruo numero annuale di crediti da attività di autoformazione o di altra natura.

La Commissione ha richiesto, sul punto, il parere della Commissione Formazione continua e ritiene di adeguarsi integralmente alla bozza da questa pervenuta, e che di seguito si trascrive.
Stante la tipicità delle cause di esclusione dall’obbligo di formazione continua contenuta nel regolamento 6/2014 del C.N.F., non si ravvisano i presupposti per poter escludere dall’obbligo formativo un Avvocato nominato Giudice Ausiliario, non essendo compresa tale fattispecie nel regolamento né essendo la stessa riferibile per analogia ad altre ipotesi regolamentate.
Quanto alla eventuale attribuzione di crediti formativi all’Avvocato nominato Giudice Ausiliario per autoformazione o di altra natura, il COA potrà valutare ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. 6/2014 le attività formative documentate dall’iscritto, e riconosciute dalla Commissione Centrale per la Formazione e l’accreditamento, o riconosciute valide per la formazione continua degli avvocati in forza di protocolli di intesa tra il Coa distrettuale e la corte di appello interessata.

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere 20 aprile 2016, n. 53

Quesito n. 179, COA di Modena

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 20 Aprile 2016
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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