Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se un praticante iscritto al relativo registro il 16 aprile 2009, successivamente cancellato a domanda il 3 ottobre 2014 senza avere richiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica, ed infine reiscrittosi il 16 ottobre 2014 sia legittimato, al termine del compiuto periodo di 18 mesi di pratica (di cui all’art. 41, comma 5, legge n. 247/2012), a chiedere il rilascio del certificato anzidetto, ovvero se ciò non gli sia impedito dall’intervenuto decorso di sei anni dalla data in cui, per la prima volta, aveva iniziato la pratica forense.

La commissione rende il parere nei termini di seguito esposti.
Ogni laureato in giurisprudenza ha diritto ai sensi dell’art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933, tuttora applicabile, di essere iscritto al registro speciale dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati avente sede nel Tribunale del circondario nel quale risiede. A ciò, quindi, non osta l’aver svolto un precedente periodo di pratica forense non conclusosi con il rilascio della certificazione di avvenuta pratica.
Ciò posto, qualora il secondo periodo di pratica si sia favorevolmente concluso, non è di ostacolo al conseguente rilascio dell’anzidetta certificazione la circostanza, richiamata dal Consiglio richiedente ma non contemplata da alcuna norma, che siano decorsi sei anni dall’inizio del primo periodo di pratica. Il termine al quale il quesito fa riferimento è probabilmente quello da computarsi ai fini del calcolo del patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto nel quale si trova l’Ordine circondariale di iscrizione, al quale il praticante può essere ammesso, ai sensi del co. 2 della norma succitata, decorso il compimento del primo anno di pratica e per non più di sei anni. Ne consegue che il praticante reiscritto, che abbia già complessivamente svolto più di sette anni di pratica, non potrà essere ammesso al patrocinio suddetto. Si richiama, al riguardo, il precedente parere n. 111 del 10 dicembre 2014.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 aprile 2016, n. 52

Quesito n. 172, COA di Milano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 20 Aprile 2016
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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