Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia formula due quesiti, relativi all’incidenza sulla disciplina del tirocinio dell’accorpamento al circondario del Tribunale di Pordenone del territorio dei 13 Comuni assegnati alla soppressa sezione distaccata di Portogruaro (già rientrante nel circondario del Tribunale di Venezia).

Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
In particolare, il COA rimettente pone le due questioni dell’individuazione dell’Ordine presso cui i praticanti dovranno svolgere il tirocinio e dell’individuazione della sede di Corte d’Appello competente per lo svolgimento dell’esame.
Quanto al primo quesito, si osserva che il praticante è tenuto ad iscriversi nel Registro tenuto dall’Ordine presso cui sia iscritto il dominus. Pertanto, qualora il dominus originariamente iscritto all’Ordine di Venezia ma con domicilio professionale in uno dei 13 Comuni ora assegnati al Tribunale di Pordenone sia stato trasferito all’Ordine di Pordenone, anche il praticante – qualora intenda mantenere il proprio dominus – dovrà trasferire la propria iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto dall’Ordine di Pordenone.
Quanto al secondo quesito, si osserva che la vicenda della soppressione della sezione distaccata di Portogruaro e il conseguente accorpamento del territorio dei 13 Comuni ad essa per l’innanzi assegnati al circondario di Pordenone – pur determinando il mutamento della competente Corte d’Appello – non incide sull’applicabilità delle norme che disciplinano l’individuazione della Corte d’Appello competente ai fini dell’esame. Essa, pertanto, continuerà ad essere individuata nella sede nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio (art. 9, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1991, n. 101). Come ovvio, il periodo di pratica compiuto presso l’Ordine di Pordenone a seguito dell’eventuale trasferimento rileverà ai fini del conteggio di cui all’art. 9, comma 1 e, ove maggiore rispetto a quello anteriormente svolto presso l’Ordine di Venezia, potrà incidere sull’individuazione della Corte d’Appello competente.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 106

Quesito n. 313, COA di Venezia

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 106 del 25 Settembre 2013
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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