Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste ha posto il seguente quesito: “Se, pervenuta al Consiglio segnalazione di un comportamento dichiarato deontologicamente scorretto tenuto da un componente del Consiglio stesso, l’art. 38 della Legge professionale, come modificato dall’art. 1 del d.lgs.. C.P.S. 28.05.1947 N. 597, consenta a quel Consiglio una preliminare delibazione sulla eventuale manifesta infondatezza dell’esposto (tale cioè per il suo contenuto da poter essere archiviato “de plano” senza necessità di attività preistruttoria), ovvero imponga l’inoltro seduta stante della segnalazione al COA distrettuale senza possibilità di valutazione alcuna.”

Chiavi di ricerca:
- numero: 36
- anno: 2011
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste ha posto il seguente quesito: “Se, pervenuta al Consiglio segnalazione di un comportamento dichiarato deontologicamente scorretto tenuto da un componente del Consiglio stesso, l’art. 38 della Legge professionale, come modificato dall’art. 1 del d.lgs.. C.P.S. 28.05.1947 N. 597, consenta a quel Consiglio una preliminare delibazione sulla eventuale manifesta infondatezza dell’esposto (tale cioè per il suo contenuto da poter essere archiviato “de plano” senza necessità di attività preistruttoria), ovvero imponga l’inoltro seduta stante della segnalazione al COA distrettuale senza possibilità di valutazione alcuna.”
    Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 36 del 16 Marzo 2011
Prassi: pareri CNF

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