Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste ha posto il seguente quesito: “Se, pervenuta al Consiglio segnalazione di un comportamento dichiarato deontologicamente scorretto tenuto da un componente del Consiglio stesso, l’art. 38 della Legge professionale, come modificato dall’art. 1 del d.lgs.. C.P.S. 28.05.1947 N. 597, consenta a quel Consiglio una preliminare delibazione sulla eventuale manifesta infondatezza dell’esposto (tale cioè per il suo contenuto da poter essere archiviato “de plano” senza necessità di attività preistruttoria), ovvero imponga l’inoltro seduta stante della segnalazione al COA distrettuale senza possibilità di valutazione alcuna.”

Il quesito comporta una preliminare considerazione sulla competenza: l’art. 38 R.D.L. n. 1578/1933, così come modificato dall’art. 1 del d.lgs.. C.P.S. n. 597/1947, individua in primo luogo, al fine di giudicare gli avvocati che si siano resi responsabili di denunciati abusi e mancanze nell’esercizio della professione, una competenza funzionale alternativa in capo, rispettivamente, al COA al quale è iscritto l’avvocato ed al COA nella cui circoscrizione è stata commessa l’infrazione. Prescrive altresì una seconda competenza funzionale, questa volta esclusiva, per le medesime ragioni, ma nell’eventualità in cui dell’infrazione sia accusato un avvocato che sia anche componente del Consiglio dell’Ordine.

Il quesito, inoltre, si rivolge ad una fattispecie particolare, che prevede l’inutilità, a seguito dell’esposto, di qualsiasi attività preistruttoria al fine di accertarne la manifesta infondatezza.
Si osserva, preliminarmente, che l’eventuale manifesta infondatezza dell’esposto presuppone, comunque, la disamina del medesimo, con ciò pacificamente compiendo il primo atto della cosiddetta preistruttoria. Il fatto, poi, che l’efficacia dell’esposto non sia vincolata a specifiche formalità esclude il rilievo di eventuali nullità ravvisabili ictu oculi.
Posto preliminarmente quanto sopra, si osserva che il quesito in argomento trova risposta nel consolidato orientamento adottato, al riguardo, da questo Consiglio.
Con parere n. 13 del 9 maggio 2007, infatti, si era già affermato che “non vi può essere dubbio circa la necessità di motivare l’archiviazione dei procedimenti a carattere disciplinare, anche se questi si arrestano alla fase istruttoria, in omaggio ad un principio generale dell’azione amministrativa.”. Poiché il dovere di motivare, sempre e comunque, l’archiviazione del procedimento impone la disamina del medesimo, si deve conseguentemente ritenere che non possa darsi luogo ad archiviazione del medesimo de plano e, per di più, da parte di un giudice incompetente.
Con decisione n. 199 del 10 aprile 2003, resa nel procedimento n. 201/00 aperto nei confronti di un componente di COA territoriale e, da questi, trasmesso ex art. 1 d.lgs.. C.P.S. n. 597/1947 al COA distrettuale, si era invece ribadito che “l’attività preliminare preordinata all’acquisizione di elementi istruttori per l’eventuale successiva apertura del procedimento disciplinare oppure per procedere all’archiviazione dell’esposto, costituisce essa stessa espressione del potere disciplinare esercitato.”.
La Commissione, pertanto, adotta il seguente parere:
“In caso di procedimento disciplinare riguardante un componente di Consiglio dell’Ordine territoriale, la competenza a procedere disciplinarmente appartiene esclusivamente, anche nell’eventualità di poter disporre l’archiviazione del medesimo per manifesta infondatezza, al Consiglio dell’Ordine distrettuale in ottemperanza alla disposizione recata dall’art. 1 del d.lgs.. C.P.S. N. 597 del 1947.”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 16 marzo 2011, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 16 Marzo 2011
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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