Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha formulato il seguente parere: “secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 2/2/2001 n.96, l’avvocato stabilito che per almeno 3 anni a decorrere dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati, abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, è dispensato dalla prova attitudinale e pertanto può iscriversi nell’Albo degli Avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. Il quesito che si pone è se l’avvocato così “integrato” deve conservare, quale anzianità di iscrizione, la data con cui è stato iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo (quale Avvocato Stabilito) oppure se deve essere considerata, quale data di iscrizione nell’Albo Ordinario, la delibera con la quale è stato ‘integrato’”.

Chiavi di ricerca:
- numero: 44
- anno: 2016
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha formulato il seguente parere: “secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 2/2/2001 n.96, l’avvocato stabilito che per almeno 3 anni a decorrere dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati, abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, è dispensato dalla prova attitudinale e pertanto può iscriversi nell’Albo degli Avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. Il quesito che si pone è se l’avvocato così “integrato” deve conservare, quale anzianità di iscrizione, la data con cui è stato iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo (quale Avvocato Stabilito) oppure se deve essere considerata, quale data di iscrizione nell’Albo Ordinario, la delibera con la quale è stato ‘integrato’”.
    Consiglio Nazionale Forense (Orlando Carlo), parere n. 44 del 16 Marzo 2016
Prassi: pareri CNF

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