Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha formulato il seguente parere: “secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 2/2/2001 n.96, l’avvocato stabilito che per almeno 3 anni a decorrere dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati, abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, è dispensato dalla prova attitudinale e pertanto può iscriversi nell’Albo degli Avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. Il quesito che si pone è se l’avvocato così “integrato” deve conservare, quale anzianità di iscrizione, la data con cui è stato iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo (quale Avvocato Stabilito) oppure se deve essere considerata, quale data di iscrizione nell’Albo Ordinario, la delibera con la quale è stato ‘integrato’”.

La risposta è data nei seguenti termini.
La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva ed ininterrotta la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell’albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato.
Ciò posto, deve evidenziarsi che l’iscrizione all’albo speciale degli Avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell’Albo.
Tale attività è, a sua volta, funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento ai sensi dell’anzidetto D. Lgs. n. 96/2001. Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente al superamento dell’esame di abilitazione da avvocato.
Si ritiene, quindi, che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non sia cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario a seguito di “integrazione”, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario).

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 44

Quesito n. 158, COA di Torino

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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