Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni pone i seguenti quesiti: a) se la sospensione a richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 247/2012, debba avere durata determinata, ovvero possa essere di durata indeterminata; b) come, nell’anzidetta seconda ipotesi, il COA debba comportarsi nei confronti dell’iscritto circa il controllo triennale dell’esercizio effettivo dell’attività professionale, contemplato dall’art. 21 legge n. 247/2012; c) se la sospensione a richiesta dell’iscritto dall’esercizio professionale debba essere comunicata ai medesimi organi ai quali sono comunicati i nominativi degli iscritti sanzionati con la sospensione disciplinare, ovvero sospesi in via cautelare (art. 46 RDL n. 1578/1933).

Chiavi di ricerca:
- numero: 2
- anno: 2014
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni pone i seguenti quesiti: a) se la sospensione a richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 247/2012, debba avere durata determinata, ovvero possa essere di durata indeterminata; b) come, nell’anzidetta seconda ipotesi, il COA debba comportarsi nei confronti dell’iscritto circa il controllo triennale dell’esercizio effettivo dell’attività professionale, contemplato dall’art. 21 legge n. 247/2012; c) se la sospensione a richiesta dell’iscritto dall’esercizio professionale debba essere comunicata ai medesimi organi ai quali sono comunicati i nominativi degli iscritti sanzionati con la sospensione disciplinare, ovvero sospesi in via cautelare (art. 46 RDL n. 1578/1933).
    Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 2 del 22 Gennaio 2014
Prassi: pareri CNF

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