Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni pone i seguenti quesiti: a) se la sospensione a richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 247/2012, debba avere durata determinata, ovvero possa essere di durata indeterminata; b) come, nell’anzidetta seconda ipotesi, il COA debba comportarsi nei confronti dell’iscritto circa il controllo triennale dell’esercizio effettivo dell’attività professionale, contemplato dall’art. 21 legge n. 247/2012; c) se la sospensione a richiesta dell’iscritto dall’esercizio professionale debba essere comunicata ai medesimi organi ai quali sono comunicati i nominativi degli iscritti sanzionati con la sospensione disciplinare, ovvero sospesi in via cautelare (art. 46 RDL n. 1578/1933).

In ordine al primo quesito, la Commissione osserva che il summenzionato comma 2 dell’art. 20 non contempla alcun limite alla durata della sospensione volontaria. Conseguentemente, nulla osta a che essa sia di durata indeterminata e che alla stessa possa porre termine l’iscritto con successiva istanza indicante il termine in cui si concluderà.
Con riferimento, invece, al quesito sub b), la Commissione ricorda che l’applicabilità dell’art. 21 delle legge n. 247/2012 è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale al quale è demandata la determinazione delle “modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente delle professione”, come previsto dal comma 1 della norma succitata. Peraltro, pare sin d’ora ragionevole osservare che fra i giustificati motivi che, come contemplato dal successivo comma 4, consentono, in caso di accertata mancanza dell’esercizio professionale effettivo e continuo, di non disporre la cancellazione dell’iscritto dall’Albo, possa annoverarsi il caso della sospensione dall’esercizio professionale a richiesta dell’iscritto.
Al momento, però, l’interrogativo che pone il COA di Terni non è attuale.
Da ultimo, in esito al terzo quesito formulato, la Commissione rileva l’inesistenza, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale, di una specifica previsione volta ad assicurare la pubblicità della sospensione volontaria, viceversa contemplata (seppur non costituisca norma allo stato applicabile), ai sensi dell’art. 62, comma 5, per la sospensione disciplinare e per quella cautelare.
Ciò posto, considerato che l’art. 82 cpc riserva l’esercizio della difesa tecnica ed il potere di rappresentanza della Parte ai procuratori legalmente esercenti, è pacifico che la sospensione dell’attività professionale comporta l’impossibilità di esercitare lo ius postulandi. Conseguentemente, la sospensione volontaria andrà necessariamente resa pubblica applicando analogicamente l’art. 46 RDL n. 1578/1933 – il quale prescrive che la sospensione dall’esercizio della professione vada comunicata “a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati (e procuratori) della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene” – con l’accortezza di specificare la natura volontaria e non disciplinare della sospensione.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 2

Quesito n. 306, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 22 Gennaio 2014
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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