Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo chiede se la disposizione recata dall’art. 3, comma IV, del Regolamento per la formazione professionale continua, deliberato dal Consiglio il 13 luglio 2007, debba intendersi nel senso che la competenza ai fini dell’accreditamento preventivo dell’evento formativo sia del Consiglio dell’Ordine al quale appartiene il richiedente l’accreditamento, ovvero al Consiglio dell’Ordine nel cui circondario si svolgerà l’evento anzidetto.

Chiavi di ricerca:
- numero: 29
- anno: 2011
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo chiede se la disposizione recata dall’art. 3, comma IV, del Regolamento per la formazione professionale continua, deliberato dal Consiglio il 13 luglio 2007, debba intendersi nel senso che la competenza ai fini dell’accreditamento preventivo dell’evento formativo sia del Consiglio dell’Ordine al quale appartiene il richiedente l’accreditamento, ovvero al Consiglio dell’Ordine nel cui circondario si svolgerà l’evento anzidetto.
    Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 29 del 23 Febbraio 2011
Prassi: pareri CNF

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