Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo chiede se la disposizione recata dall’art. 3, comma IV, del Regolamento per la formazione professionale continua, deliberato dal Consiglio il 13 luglio 2007, debba intendersi nel senso che la competenza ai fini dell’accreditamento preventivo dell’evento formativo sia del Consiglio dell’Ordine al quale appartiene il richiedente l’accreditamento, ovvero al Consiglio dell’Ordine nel cui circondario si svolgerà l’evento anzidetto.

Il dubbio che il COA di Sanremo manifesta parrebbe nascere dal raffronto della previsione normativa succitata, che individua i destinatari delle istanze di accreditamento nel Consiglio dell’Ordine locale, ovvero nel Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, con la prescrizione recata dal precedente comma III, che attribuisce al C.N.F. la competenza di accreditare sia gli eventi che si svolgeranno all’estero, sia quelli di carattere seriale che si replicheranno in più sedi nazionali, mentre individua la competenza dei singoli Consigli territoriali per l’accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.

Si dubita, quindi, che la rispettiva competenza richiamata dal comma IV coincida con il luogo di svolgimento di cui al precedente comma III, in quanto, come sembrerebbe adombrare il COA richiedente, la rispettiva competenza richiamata dal comma IV potrebbe anche essere individuata in base alla sede territoriale del richiedente anziché con riferimento al luogo nel quale si terrà l’evento formativo.
Soccorre al riguardo, in primo luogo ed esaustivamente, la lettura della Relazione di accompagnamento, nella quale, al par. 6, in ordine alla competenza, si esplicita che, eccezion fatta che per gli eventi da tenersi all’estero e per quelli di carattere seriale, la competenza è del Consiglio dell’Ordine nella cui sede l’evento è organizzato.
L’interpretazione anzidetta trova inoltre congruo conforto nel sistema del regolamento. Il prevedere all’art. 7 del medesimo, infatti, che i Consigli territoriali possono realizzare il proprio programma formativo anche in Collaborazione con Associazioni forensi (richiamate dallo stesso comma IV dell’art. 3) consente di inserire il chiarimento fornito al riguardo dalla Relazione accompagnatoria in un quadro di logica consequenzialità, atteso che l’evento organizzato dall’Associazione non potrà che svolgersi laddove si tengono gli eventi programmati dal COA e dovrà, pertanto, essere accreditato dal COA territorialmente competente in ragione del suo luogo di svolgimento.
Al quesito del COA di Sanremo si deve quindi rispondere come segue:
“La competenza ad accreditare un evento formativo singolo da tenersi sul territorio nazionale appartiene al Consiglio dell’Ordine nel cui circondario si trova la località nella quale si svolgerà l’evento medesimo”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 23 febbraio 2011, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 23 Febbraio 2011
- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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