Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota 13 giugno 2011 Prot. n. 15889, premettendo di avere già sottoposto a questa Commissione richiesta di parere in merito all’istanza di un dipendente della Regione Siciliana, abilitato all’esercizio della professione forense, di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, in quanto adibito al “servizio contenzioso del lavoro” dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Pubblica Funzione – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, ha formulato un quesito integrativo in relazione al parere 23 febbraio 2011 n. 30 di questa Commissione, reputandosi utile l’esame della situazione rappresentata nella nota della Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio Contenzioso del Lavoro del 24 marzo 2010 Prot. n. 45256, non trasmessa con l’originaria richiesta di parere.

Va preliminarmente evidenziato che con il parere n. 30/2011 questa Commissione non ha potuto che prendere atto della situazione affatto chiara, emergente dalla documentazione annessa all’originario quesito del Consiglio rimettente, per la mancanza di specifici riferimenti di dettaglio relativamente alla pianta organica dell’ente Regione Siciliana, alla struttura dei suoi “Ufficio legislativo e legale” e “Servizio del contenzioso del lavoro” (che la Regione medesima ha definito essere ancora allo “stato embrionale”), all’organigramma degli stessi ed alla loro autonomia funzionale nei rapporti con la gerarchia amministrativa dell’ente.

In tale contesto, il parere n. 30/2011, pur richiamando i principi generali costituenti ius receptum in tema di requisiti legittimanti l’iscrizione del dipendente pubblico o la sua permanenza nell’elenco speciale annesso all’albo, ha dato atto della carenza, in specie, degli elementi oggettivi atti a supportare ragionevolmente la risposta – positiva ovvero negativa – al quesito formulato dal Consiglio rimettente.
Opina, quindi, il Consiglio territoriale se dalla sopra indicata nota 24 marzo 2010 della Regione Siciliana possano trarsi, in punto di fatto, oggettività utili ad un più compiuto esame della questione.
Il contenuto della comunicazione dell’amministrazione regionale può sintetizzarsi nei seguenti termini:
(i) il “Servizio contenzioso del lavoro” è stato istituito a norma dell’art. 4 della l.r. n. 10/2000 “al fine di assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie di lavoro”;
(ii) trattasi di “struttura diretta del dipartimento della funzione pubblica al cui vertice è posto il dirigente generale (legale rappresentante dell’Amministrazione)” ed “è organizzato con la costituzione di apposita struttura professionale volta ad espletare direttamente l’attività legale … caratterizzato da una propria autonomia funzionale”;
(iii) peraltro, non esiste una pianta organica dell’amministrazione regionale;
(iv) a norma di legge la difesa in giudizio dell’amministrazione regionale è attribuita all’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali vengono eseguite tutte le notificazioni e la quale sovente si avvale del servizio regionale per il supporto difensivo e nei casi di conflitto d’interessi connesso alla primaria rappresentanza dello Stato;
(v) nell’organizzazione regionale risulta istituito anche l’ “Ufficio legislativo e legale” che, tuttavia, di fatto “non si occupa della rappresentanza e difesa dell’amministrazione nei giudizi innanzi alla magistratura del lavoro”, ancorché la l.r. n. 19/2008 (integrata dal D.P.R. n. 12/2009) abbia attribuito le competenze del “Servizio contenzioso del lavoro” proprio all’ Ufficio legislativo e legale (modifica organizzativa non ancora attuata, essendosi l’amministrazione regionale avvalsa della proroga consentita dal predetto Decreto presidenziale).
Delineati, nei termini su espressi, gli elementi di fatto salienti, osserva questo Consiglio Nazionale che le precisazioni fornite dall’amministrazione regionale, se, per un verso, consentono di presumere (pur in assenza di documentata evidenza della pianta organica dell’ente) che il personale di estrazione professionale addetto al “Servizio contenzioso del lavoro” possa operare in regime di autonomia funzionale, per altro verso non chiariscono l’effettiva consistenza dell’attività dal Servizio svolta, dovendosi considerare di portata assorbente la rappresentanza processuale dell’ente regionale attribuita ex lege all’Avvocatura dello Stato. Né appare, sotto altro consistente profilo, il rapporto funzionale tra l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione – al quale sembra devoluta la cura di tutti gli affari legali dell’ente, inclusa la materia del contenzioso del lavoro – ed il Servizio contenzioso del lavoro, avendo la normativa regionale e regolamentare attribuito al primo ogni competenza; in proposito, l’esistenza di una prassi – per la quale l’Ufficio Legislativo e Legale non curerebbe questioni di natura giuslavoristica – non consente di inquadrare sistematicamente l’ambito di attività del Servizio contenzioso del lavoro, in relazione all’oggettiva sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933.
Ritiene, in conclusione, questa Commissione che, allo stato, gli acquisiti ulteriori elementi di fatto non siano di per sé idonei a legittimare l’istanza dell’interessato di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo in custodia del Consiglio rimettente.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 90 del 21 Settembre 2011
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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