Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se possa essere considerata utile ai fini del conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense la frequentazione di corsi di preparazione indirizzati esclusivamente al sostenimento dell’Esame di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato.

La risposta al quesito formulato – come peraltro indicato dal medesimo Consiglio richiedente – non può che essere negativa.
Ed infatti, l’art. 1 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua prevede che “l’Avvocato iscritto all’Albo e il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale”.
Il comma 4 del medesimo articolo chiarisce che “con l’espressione Formazione Professionale Continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense”.
L’art. 3 precisa che l’assolvimento degli obblighi formativi viene effettuato attraverso la partecipazione effettiva ad eventi così indicati:
a – Corsi di Aggiornamento e Master, Seminari, Convegni, Giornate di Studio e Tavole Rotonde…
b – Commissioni di Studio, Gruppi di Lavoro o Commissioni Consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine o da organismi nazionali e internazionali della categoria professionali.
c – altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine.
A fronte del quadro appena delineato, appare evidente come non rientri nell’ambito degli eventi formativi indicati dal Regolamento la frequentazione di corsi che siano volti alla mera preparazione per il sostenimento dell’Esame.
Allo stesso modo tali corsi non appaiono compatibili con la ratio generale delle norme richiamate, giacché quello che le stesse richiedono è un livello di accrescimento ed approfondimento di carattere superiore rispetto al bagaglio tecnico sufficiente al sostenimento dell’esame.
A conferma, l’art. 4 del Regolamento prevede che integra l’assolvimento degli obblighi di formazione professionale lo svolgimento di “relazioni o lezioni degli eventi formativi di cui alle lettere a e b dell’art. 3, ovvero nelle Scuole Forensi o nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali”.
È appena il caso di segnalare che solo in riferimento a tale tipo di attività di docenza vengono indicate le Scuole Forensi o quelle di Specializzazione per le Professioni Legali, laddove in nessun’altra parte del Regolamento si fa menzione delle stesse, sicché appare logico poter dire che se le attività di docenza integrano assolvimento degli obblighi formativi, lo stesso non può valere per i discenti delle medesime Scuole.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 marzo 2012, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 28 Marzo 2012
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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