Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila formula quesito in merito all’applicabilità dell’art. 48 della legge n. 247/12, in assenza dei provvedimenti di attuazione della legge previsti dal Titolo IV della medesima.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’art. 48 della legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) prevede che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense resti disciplinata dalla normativa previgente “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge”.
Al fi là della fissazione del termine ad quem previsto dalla disposizione in esame deve rilevarsi che, come correttamente esposto dal COA richiedente, la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense, recata dal Titolo IV della legge n. 247/12 rinvia in numerosi luoghi all’adozione di provvedimenti attuativi, nella forma di specifici decreti di competenza del Ministero della Giustizia. Ciò avviene, anzitutto, all’art. 41, comma 13, che rinvia ad un regolamento ministeriale l’attuazione in via generale della nuova disciplina del tirocinio, con riferimento alle modalità del suo svolgimento, ai poteri di controllo del COA, ai casi di interruzione del tirocinio e alla validità del tirocinio svolto all’estero); analoga previsione è recata, in secondo luogo, dall’art. 43, comma 2, che rinvia ad un regolamento ministeriale la disciplina dei corsi di formazione obbligatori per i tirocinanti; nello stesso senso dispone, infine, l’art. 44, in tema di tirocinio presso gli uffici giudiziari. L’art. 41, comma 6, lett. d), inoltre, nel prevedere la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, rinvia ad un’attuazione di tipo convenzionale, da realizzarsi nelle forme previste dall’art. 40.
Come si vede, il rinvio a provvedimenti di attuazione investe, in buona sostanza, l’intera disciplina del tirocinio, da ciò derivando la materiale inapplicabilità delle relative disposizioni legislative, in assenza dei decreti di attuazione. Diversamente argomentando, peraltro, si finirebbe per riconoscere in capo ai praticanti facoltà ed obblighi sprovvisti di adeguato contenuto dispositivo e, soprattutto, degli istituti ed apparati idonei a garantire loro piena effettività.
Ne consegue che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi del Titolo V della legge, debba continuare a farsi applicazione della disciplina previgente.

Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 7

Quesito n. 478, COA de L’Aquila

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 20 Febbraio 2015
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment