Il COA di Viterbo chiede di conoscere “quale sia la disciplina applicabile ai Praticanti abilitati al patrocinio iscritti al Registro prima della entrata in vigore del Regolamento, sia nel caso in cui questo risulti già concesso alla suddetta data, sia nel caso in cui venga successivamente richiesto”.

Questa Commissione ha avuto ripetute occasioni di fornire pareri in ordine alla disciplina applicabile all’abilitazione al patrocinio, a seguito dell’innovativa disciplina dettata dall’art. 41 della legge n. 247/2012.
In particolare, ha chiarito che il combinato disposto di cui agli articoli 41, comma 13, della nuova legge professionale (che contempla l’adozione di un Decreto Ministeriale recante la disciplina delle modalità di svolgimento del “nuovo” tirocinio) e 65, comma 1, stessa legge (che detta “disposizioni transitorie”, prevedendo che “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge” si debbano applicare “le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”) impone di ritenere che, prima dell’emanazione del Regolamento detto, le istanze di abilitazioni al patrocinio debbono essere trattate secondo la disciplina previgente dettata dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 406/1985, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio (cfr. parere n. 54 del 24 giugno 2015).
Ha pure avuto occasione di precisare che l’abilitazione al patrocinio concessa, secondo la “vecchia” disciplina, prima dell’emanazione del Regolamento ex art. 41, comma 13, legge n. 247/12 mantiene la sua efficacia anche a seguito della sopravvenienza del Regolamento, nel senso che i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e restano titolati, anche successivamente all’emanazione del regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nei più circoscritti limiti di cui all’art. 41, comma 12, legge n. 247/2012 (cfr. parere n. 41 del 24 giugno 2015).
Quanto sopra costituisce risposta ai primi due profili del quesito. In ordine, infine, al residuo profilo del quesito -con cui si chiede di conoscere quale sia la disciplina applicabile in materia di patrocinio nel caso di praticante già iscritto in epoca anteriore all’emanazione del Regolamento, ma che chieda lo stesso successivamente- esso trova ora risposta nell’art. 1 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70. La norma prevede che il regolamento “si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore” e che “ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente”: l’ampiezza della formulazione della norma e l’inesistenza di limitazioni, non sembra consenta letture diverse da quella di ritenere che per i tirocini iniziati prima anche la disciplina dell’abilitazione continua ad essere quella previgente, sebbene richiesta dopo il 6 giugno 2016 (data di entrata in vigore del Regolamento ex D.M. 17 marzo 2016, n.70).

Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), 22 giugno 2016, n. 75

Quesito n. 208, COA di Viterbo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 75 del 22 Giugno 2016
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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