Ritiene la Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa:
Ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense è infatti espressamente previsto che:
“Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo”.
La ratio dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale è quella di far sì che venga assicurata la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia: ne consegue che l’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo può sussistere solo nelle ipotesi previste dal regolamento.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 22 giugno 2016, n. 74
Quesito n. 205, COA di Barcellona P.G.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 74 del 22 Giugno 2016- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
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