Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità, o meno, della disciplina prevista dalla legge n. 247/12 con riferimento alla figura del patrocinatore sostitutivo e, in caso di favorevole responso, se non sia conseguentemente più possibile “iscrivere i tirocinanti nello speciale elenco dei praticanti abilitati.”. Precisa, peraltro, di avere deliberato, allo stato ed in attesa del presente parere, “di continuare ad applicare le disposizioni precedenti alla nuova normativa, almeno sino all’emanazione sia del relativo decreto ministeriale che di quello che dovrà essere predisposto dal CNF.”.

La Commissione ritiene di dover rendere il richiesto parere nei termini di seguito precisati.
È pacifico, da un lato, che sia decorso dal 2 febbraio 2005 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti. Dall’altro, invece, l’art. 41, comma 13, Legge n. 247/2012 contempla l’adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio ed il successivo art. 65 prescrive, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella nuova legge professionale. Non si ritiene, invece, che il C.N.F. debba anche emettere al riguardo un proprio Regolamento, in quanto, contrariamente a quanto era stato originariamente ritenuto nel licenziare il precedente parere n. 51 del 2013, la lettura dell’art. 29, comma 1, lett. c) della nuova legge professionale va necessariamente coordinata con quella delle altre disposizioni che, nella legge, attribuiscono la competenza regolamentare al Ministro in materia di tirocinio e tenuta albi. Di conseguenza, l’attribuzione di potestà regolamentare al CNF di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) dev’essere intesa dal CNF, e indirettamente dal Ministro nella predisposizione delle bozze di regolamento in tema di tirocinio e tenuta albi – come limitata alla sola istituzione delle Scuole forensi. D’altro canto, dovendo ovviamente evitare l’insorgere di perniciosi e sostanzialmente astratti conflitti di competenza, sembra difficile riscontrare nella lettera del 29, comma 1, lett. c), melius re perpensa, spazi di autonomia della potestà regolamentare CNF, rispetto a quanto già attribuito a quella potestà del Ministro, al di là, appunto, della disciplina delle Scuole forensi, che, invece, non è oggetto di concorrenti attribuzioni di potestà regolamentare.
Ne consegue, come peraltro il COA dà atto di aver già ritenuto, che la mancata emanazione, alla data odierna, del Regolamento dianzi citato comporta, necessariamente, l’applicazione della previsione di cui al summenzionato art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti al COA di iscrizione dovranno, allo stato, essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1085.

Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 54

Quesito n. 42, COA di Savona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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