Il COA di Verbania chiede di sapere se i propri iscritti non in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014 – 2016 possano regolarizzare la loro posizione mediante compensazione con crediti formativi acquisiti a partire da gennaio 2017 e ciò al fine di chiedere (ed ottenere) nuova iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio dopo esserne stati cancellati per aver dovuto omettere la domanda di permanenza non possedendo il requisito dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

Al quesito va data risposta negativa tenuto conto del combinato disposto dell’art. 5 comma 1 lett. c del regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale difensori d’ufficio, “1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p., così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 per la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie: ….. c) l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre.” , dell’art. art. 12 comma 5 del regolamento n. 6/2014 per la formazione continua che consente la compensazione esclusivamente all’interno del triennio formativo – mentre col quesito si prevederebbe di travalicare il triennio – escludendola comunque per le materie di deontologia ed etica professionale.
Va fatta salva la facoltà del Coa, nell’ambito dei suoi autonomi poteri amministrativi, di valutare specifici casi e fattispecie sotto il profilo di eventuali cause di esonero, ancorché tardivamente rappresentate dall’iscritto.

Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 101 del 25 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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