Ai fini di una corretta risposta al quesito così come posto vanno esaminati, non solo l’art. 19, ma anche l’art. 18 lett. a) e d). Infatti prima di esaminare le eccezioni alle norme sull’incompatibilità è necessario stabilire se sussista o meno, in via generale, l’incompatibilità stessa; nella specie si tratta di un lavoro avente il carattere della subordinazione e dell’indeterminatezza temporale e, quindi, a norma della lett. d) dell’art. 18, determinante l’incompatibilità con l’esercizio della professione. Ciò detto, deve valutarsi se nel caso prospettato dal COA di Trapani possa applicarsi l’eccezione di cui all’art. 19 cit. Orbene tale eccezione, specificamente riguardante l’insegnamento o la ricerca, chiarisce non solo che deve trattarsi di materie giuridiche, ma altresì che le stesse debbano essere insegnate in Università, scuole secondarie pubbliche o private parificate e in istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione. Sono quindi escluse tutte le associazioni private, anche senza scopo di lucro, seppure accreditate presso enti pubblici. Ne discende quindi che lo svolgimento di mansioni di docente di materie giuridiche in associazione di natura privatistica non rientri tra le eccezioni alle norme sull’incompatibilità. Tanto stabilito in linea generale e di principio, va chiarito che è di esclusiva spettanza dei COA, avendo essi poteri istruttori sottratti a questa commissione, valutare la natura giuridica dell’associazione e del rapporto di lavoro.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 125
Quesito n. 347, COA di Trapani
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 125 del 11 Dicembre 2013- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera (quesito)
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