La risposta è nei seguenti termini:
a) Deliberazione di iscrizione
Disponeva l’art. 31 del RDL. n. 1578/33, che il Consiglio dovesse deliberare entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Precisava testualmente: “La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 gg. all’interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi”.
L’art. 17, c. 7, della L. n. 242/2012 ha confermato sia l’obbligo della pronunzia sull’istanza di iscrizione nel termine di 30 gg., sia l’obbligo della notifica all’interessato della deliberazione di iscrizione in copia integrale nel termine di giorni 15. La formula usata in detto comma (“la delibera deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 gg. all’interessato”) deve ritenersi comprensiva di qualsiasi tipo di pronunzia e non già limitata alla sola deliberazione di rigetto.
La nuova disposizione non prevede più la notificazione della deliberazione di iscrizione al Procuratore della Repubblica.
b) Delibera di cancellazione.
La deliberazione di cancellazione (per mancanza dei requisiti necessari per l’iscrizione) deve essere notificata entro 15 gg. all’interessato (art. 7, c. 13).
Non è prevista la notificazione al Procuratore della Repubblica.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 dicembre 2013, n. 126
Quesito n. 348, COA di Matera
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 126 del 11 Dicembre 2013- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera (quesito)
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