Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e del Personale – Direzione Generale per le Politiche Abitative, con nota del 22 ottobre 2013 Prot. n. 0012342, ha richiesto parere in ordine alla ammissibilità di una dichiarazione di assenza di ragioni di incompatibilità rilasciata da un componente di un collegio arbitrale in materia di lavori pubblici, laddove risulti che la difesa della parte, che ha proceduto alla sua designazione, è affidata ad altro avvocato associato nel medesimo studio professionale.

Osserva la Commissione che il quesito dell’amministrazione rimettente implica un duplice ordine di considerazioni: il primo, in relazione al rapporto associativo intercorrente tra l’arbitro ed il difensore della parte che la nomina ha disposto e, il secondo, con riguardo al contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro circa l’assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.
Entrambi i profili vanno considerati a presidio dei principi generali di indipendenza e di imparzialità – i quali si traducono in regole specifiche ed ineludibili di condotta – che devono caratterizzare l’esercizio della funzione arbitrale rispetto alle parti del procedimento e nei cui confronti l’arbitro opera pariteticamente quale mandatario.
Né il codice di procedura civile – il cui art. 815 non contempla la fattispecie tra i casi tipici di ricusazione – né il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 offrono spunti precettivi; soccorre, invece, il Codice deontologico forense, il cui art. 55, valorizzando nel preambolo i doveri di probità, correttezza, imparzialità ed indipendenza dell’arbitro, prescrive espressamente nel suo canone II che “L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali”; ad ulteriore presidio del rigore della anzidetta disposizione, il richiamato canone impone, altresì, all’avvocato-arbitro di rappresentare, comunque, chiaramente “alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico”.
Il Codice deontologico forense pone, dunque, un divieto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire l’accettazione della nomina ad arbitro con conseguenze che attengono al sindacato deontologico circa la legittimità del comportamento del professionista.
Rilievo analogamente deontologico assume, sotto concorrente profilo, anche il contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità all’accettazione dell’incarico, ove venga taciuta la circostanza (invero assorbente nella prospettiva del precetto deontologico sopra riferito) del rapporto associativo corrente tra l’arbitro stesso ed il difensore della parte.
Nei termini su esposti è il richiesto parere.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 124

Quesito n. 343, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prassi: pareri CNF

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