Il COA di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se la disposizione di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) a mente della quale la cancellazione d’ufficio del praticante può essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” si applichi anche ai tirocini iniziati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione.

Chiavi di ricerca:
- numero: 42
- anno: 2022
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se la disposizione di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) a mente della quale la cancellazione d’ufficio del praticante può essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” si applichi anche ai tirocini iniziati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione.
    Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 17 Ottobre 2022
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment