Il COA di Roma chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici un avvocato che eserciti la professione nell’esclusivo interesse di istituzioni europee, al di fuori del territorio italiano, ove la pec è sostituita da altri sistemi di comunicazione certificata.

Con il parere n. 13/2016, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto possibile l’iscrizione nell’elenco speciale di un avvocato che eserciti la professione alle dipendenze di una istituzione dell’Unione europea, in particolare presso la Banca europea degli investimenti, affermando in particolare che: “Essa appartiene dunque ad un ordinamento giuridico che, seppur distinto, è profondamente integrato con il nostro, secondo i principi stabiliti da una consolidata giurisprudenza costituzionale. Essa, inoltre, persegue gli interessi pubblici stabiliti nei trattati istitutivi e nei protocolli ad essa dedicati, mediante un patrimonio finanziato interamente con capitale pubblico, ed è assoggettata al controllo delle istituzioni dell’Unione: essa, pertanto, può rientrare nell’ambito dei soggetti presso i quali è consentito svolgere l’attività ai sensi dell’art. 23 L. 247/2012”.
Ove pertanto ricorrano, nel caso all’esame del COA richiedente, requisiti analoghi, potrà mantenersi l’iscrizione. Per quel che riguarda il requisito del possesso di indirizzo di posta elettronica certificata si rinvia al parere n. 46/2019, a mente del quale: “L’art. 7, comma 5 della legge professionale dispone che «Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo». Queste, pertanto, le uniche condizioni alle quali la legge professionale assoggetta la permanenza dell’iscrizione nell’Albo. Resta inteso che le ulteriori condizioni richiamate nel quesito (domicilio professionale effettivo, indirizzo PEC e polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione) dovranno essere soddisfatte qualora l’iscritto intenda svolgere attività professionale anche in Italia. In tal senso, cfr. i pareri n. 5/2019 e 62/2018”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 4 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 04 Febbraio 2022
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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