Il COA di Pistoia chiede di sapere se un praticante avvocato iscritto dal 19.10.2011 e cancellato a domanda in data 18.12.2014 a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, possa essere reiscritto e possa contestualmente richiedere e ottenere l’abilitazione al patrocinio. Si chiede di sapere, altresì, quale sia la disciplina applicabile all’abilitazione al patrocinio eventualmente concessa.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Quanto alla possibilità di reiscrizione con abilitazione al patrocinio, la Commissione richiama il proprio parere n. 111 del 2014, che per maggiore comodità si trascrive qui di seguito:

Parere 10 dicembre 2014, n. 111
Quesito n. 443, COA di Avezzano, Rel. Cons. Salazar

Il COA di Avezzano chiede di sapere se un laureato in giurisprudenza, già iscritto per 9 anni (dall’11.4.2005 al 9.7.2014) al registro dei praticanti e cancellato a domanda in quest’ultima data, possa essere nuovamente iscritto e se, dopo un anno, possa ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
La risposta è nei seguenti termini:
Il praticante non abilitato cancellato a domanda dal registro ha diritto di esservi nuovamente iscritto se in possesso dei requisiti di legge.
Il praticante reiscritto non può tuttavia ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo se è comunque decorso, dalla prima iscrizione, il periodo massimo di durata legale di detta abilitazione. Detto periodo, anche se l’abilitazione non è stata a suo tempo richiesta dall’interessato, deve computarsi a partire dal primo giorno del secondo anno della originaria iscrizione al registro dei praticanti (cfr. CNF, sent. n. 92/2013; n. 106/2008; n. 154/2007; nonché i pareri nn. 9 e 38 di questa Commissione).

Con riferimento al secondo quesito (disciplina applicabile all’abilitazione al patrocinio), questa Commissione ha già chiarito, da ultimo con il proprio parere n. 110/2014, che della nuova disciplina del tirocinio di cui alla legge n. 247/12 potrà farsi applicazione solo a partire dall’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del Titolo IV della suddetta legge n. 247/12. Ne consegue che, fino a tale data, l’abilitazione del praticante al patrocinio resta disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 101/90.

Consiglio nazionale forense (Caia), parere 24 giugno 2015, n. 60

Quesito n. 55, COA di Pistoia

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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