Il Coa di Parma chiede parere in merito alla possibilità di accogliere la domanda di iscrizione al registro dei praticanti da parte di cittadina moldava laureata in una Università Romena. Chiede in particolare se il titolo di studio rilasciato dall’università rumena debba essere riconosciuto ex L. 11/7/2002 n. 148 e se sia necessaria la preventiva audizione del richiedente per valutare il possesso di conoscenze e qualifiche equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale, e se tale incombente sia o meno di spettanza del COA.

La risposta è nei seguenti termini:
La materia è regolata dalla L. 148/2002 e dal DPR 189/2009, adottato ai sensi dell’art. 5 delle L. 148/2009.
In particolare, l’art. 3, comma 1 del DPR 189/2009 prevede che “1. Sono di competenza del Ministero (MIUR NdR)) le valutazioni concernenti il riconoscimento […] d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente”.
La procedura da seguire sarà quella indicata dall’art. 3, comma 2.
Il riconoscimento del titolo accademico deve ovviamente precedere ogni altra attività.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 26 settembre 2018, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 26 Settembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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