Il COA di Oristano formula quesito in merito all’incompatibilità – con conseguente obbligo di cancellazione – dell’avvocato iscritto in Albo italiano che si trasferisca all’estero e, ivi iscrittosi come stabilito, svolga attività di lavoro subordinato come collaboratore di uno studio legale.

La Commissione rileva che ai sensi dell’art. 18, lett. d) della legge n. 247/12 sussiste incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, indipendentemente dal luogo in cui il contratto è stipulato o la prestazione è svolta. D’altro canto, la possibilità di circolare negli Stati membri dell’UE, esercitando la propria libertà di stabilimento, è prevista al fine di consentire all’avvocato di trasferirsi all’estero e potere ivi esercitare la professione forense, e non al fine di svolgere attività di lavoro subordinato (fine che pure è protetto dalla libertà di circolazione negli Stati membri dell’UE, ma non attiene alla libertà di stabilimento come professionista).

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 26 settembre 2018, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 26 Settembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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