Il COA di Palermo formula quesito in merito all’incompatibilità tra esercizio della professione e lo svolgimento di attività di docenza presso un ente di formazione privato sovvenzionato da ente pubblico.

Non risulta, dal quesito, a che titolo venga prestata l’attività di docenza. Ove, infatti, la medesima venisse prestata nel quadro di rapporto di lavoro subordinato, dovrebbe ritenersi non operante l’eccezione all’incompatibilità di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 247/12 e, di conseguenza, operante la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della medesima legge (cfr. parere n. 125/2013). Ove invece l’attività di docenza venisse prestata a titolo autonomo od occasionale, potrebbe ritenersi operante l’eccezione all’incompatibilità con l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo, desumibile dalla lettera dell’articolo 18, lettera a) (che esclude l’incompatibilità nel caso di esercizio di attività di lavoro autonomo aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale).

Consiglio nazionale forense, parere n. 61 del 2 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 02 Novembre 2021
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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