Il COA di Milano chiede chiarimenti in merito al parere n. 3/2020. In particolare, chiede risposta ai seguenti quesiti, alla luce dell’orientamento espresso nel parere richiamato: a) se l’avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi possa assumere l’incarico da entrambe le parti che intendano stipulare il contratto di prestazione sportiva, o se ciò sia impedito dal suo contemporaneo assoggettamento alle norme e ai principi in materia di deontologia dell’avvocato; b) se l’avvocato che svolga funzioni di agente sportivo possa parametrare il proprio compenso, in percentuale, al volume economico del contratto sportivo o se ciò sia impedito alla luce dell’articolo 13, comma 3 della legge professionale forense; c) quale sia la concreta prestazione eseguibile, in ambito sportivo, dall’avvocato non iscritto nel Registro degli agenti sportivi.

Quanto al quesito formulato sub a), la risposta è negativa. Posto che l’avvocato, anche se iscritto nel registro degli Agenti sportivi e come chiarito nel parere n. 3/2020, resta assoggettato agli obblighi deontologici forensi, deve escludersi che possa essere assunto incarico da parte di soggetti portatori di interessi contrapposti, seppur destinati a convergere nella stipula di un contratto.
La risposta al quesito formulato sub b) discende pacificamente dalla lettera dell’articolo 13, comma 3, della legge n. 247/12, il quale ammette la pattuizione del compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Quanto al quesito formulato sub c), deve ritenersi consentita l’attività di consulenza e assistenza negoziale, posto che essa rientra pacificamente nelle competenze dell’avvocato e non può ritenersi attinta dalla nullità di cui all’articolo 1, comma 373, quarto periodo della legge n. 205/2017, la quale riguarda unicamente lo svolgimento di attività tipiche dell’agente sportivo (e dunque, in sostanza, la mediazione contrattuale su incarico di entrambe le parti) in assenza di iscrizione nel Registro previsto dalla medesima disposizione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 62 del 2 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 02 Novembre 2021
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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