Il COA di Monza, rilevato, da un lato, che il D.P.R. n. 137/2012 stabilisce, all’art. 6, co. 12, che il certificato di compiuta pratica decade dall’efficacia qualora, decorsi cinque anni dal suo rilascio, il tirocinante non abbia superato l’Esame di Stato; osservato, dall’altro, che l’art. 45 della legge n. 247/2012 nulla, invece, prevede “in ordine alla perdita di efficacia” del certificato anzidetto e che, stante la permanente vigenza del D.P.R. n. 137/2012, detta omissione introduce disparità di trattamento fra i tirocinanti delle diverse professioni, chiede di conoscere, al riguardo, il parere del Consiglio Nazionale Forense.

Chiavi di ricerca:
- numero: 22
- anno: 2017
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il COA di Monza, rilevato, da un lato, che il D.P.R. n. 137/2012 stabilisce, all’art. 6, co. 12, che il certificato di compiuta pratica decade dall’efficacia qualora, decorsi cinque anni dal suo rilascio, il tirocinante non abbia superato l’Esame di Stato; osservato, dall’altro, che l’art. 45 della legge n. 247/2012 nulla, invece, prevede “in ordine alla perdita di efficacia” del certificato anzidetto e che, stante la permanente vigenza del D.P.R. n. 137/2012, detta omissione introduce disparità di trattamento fra i tirocinanti delle diverse professioni, chiede di conoscere, al riguardo, il parere del Consiglio Nazionale Forense.
    Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 22 del 22 Marzo 2017
Prassi: pareri CNF

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