Il COA di Monza, rilevato, da un lato, che il D.P.R. n. 137/2012 stabilisce, all’art. 6, co. 12, che il certificato di compiuta pratica decade dall’efficacia qualora, decorsi cinque anni dal suo rilascio, il tirocinante non abbia superato l’Esame di Stato; osservato, dall’altro, che l’art. 45 della legge n. 247/2012 nulla, invece, prevede “in ordine alla perdita di efficacia” del certificato anzidetto e che, stante la permanente vigenza del D.P.R. n. 137/2012, detta omissione introduce disparità di trattamento fra i tirocinanti delle diverse professioni, chiede di conoscere, al riguardo, il parere del Consiglio Nazionale Forense.

La commissione osserva quanto segue.
La legge n. 247/2012 è legge speciale che si applica in via esclusiva alla professione forense. La mancata previsione nell’art. 45 della medesima di un termine di decadenza dell’efficacia del certificato di compiuto tirocinio non costituisce, pertanto, omissione, bensì espressione della volontà del legislatore: ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit. Diversamente opinando, quindi, si applicherebbe alla fattispecie prospettata una norma inesistente, ovvero, inammissibilmente, si colmerebbe arbitrariamente un presunto vuoto normativo di rango primario con una previsione tratta da un regolamento governativo.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 22 marzo 2017, n. 22

Quesito n. 276, COA di Monza

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 22 Marzo 2017
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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