Il COA di Milano formula una serie di quesiti relativi all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo da parte di soggetto iscritto nell’Albo degli avvocati.

In particolare, il COA chiede di sapere:
a) se, nel caso di avvocato contemporaneamente iscritto nel Registro degli agenti sportivi, debbano osservarsi le norme dell’ordinamento professionale relative alla determinazione del compenso e la norma deontologica relativa al conflitto di interessi (quest’ultima in particolare in relazione alla fattispecie di avvocato-procuratore sportivo che, come consentito dall’ordinamento sportivo, assista tutte le parti coinvolte in una medesima operazione, previo consenso delle medesime);
b) nel caso di avvocati non iscritti al Registro degli Agenti sportivi come debba interpretarsi, ferma restando la nullità comminata dalla legge dei contratti di prestazione sportiva stipulati con l’assistenza di detti soggetti, la clausola di salvezza delle “competenze professionali previste per legge”, di cui all’articolo 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017;
c) a quale disciplina resti assoggettato l’avvocato non iscritto al registro degli Agenti Sportivi, anche sotto il profilo deontologico.
Il Consiglio Nazionale Forense, con il proprio parere n. 20/2019, ha ritenuto la possibilità – per l’avvocato – di essere contemporaneamente iscritto al Registro degli Agenti Sportivi, al fine precipuo di consentire allo stesso di continuare a svolgere l’attività di procuratore sportivo (già consentita, cfr. da ultimo il parere n. 83/2015), seppure “a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”. Per un verso, dunque, l’ordinamento forense consente all’avvocato lo svolgimento delle funzioni tipiche del procuratore sportivo, a tal fine consentendone l’iscrizione nel relativo registro, previsto dall’art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017; per altro verso, detta attività deve rivestire i caratteri dell’occasionalità e della non professionalità, con il significativo corollario che, proprio alla luce di tale dato, l’avvocato resta sempre assoggettato alle norme dell’ordinamento forense, anche sotto il profilo deontologico, fermo restando l’obbligo di osservare – per la singola operazione in cui sia coinvolto – le conferenti norme dell’ordinamento sportivo.
Alla luce di tale principio deve essere data risposta ai quesiti formulati dal COA di Milano, nei seguenti termini.
L’avvocato iscritto nel registro degli agenti sportivi è tenuto al rispetto delle norme previste dall’ordinamento sportivo in relazione alla singola operazione cui abbia prestato la propria assistenza. Allo stesso tempo, resta soggetto alle norme dell’ordinamento forense, anche per quel che riguarda la determinazione del compenso e la soggezione ai doveri deontologici: e ciò perché – nonostante il dato della contemporanea iscrizione al registro degli agenti sportivi (la quale ha l’unico obiettivo di consentire all’avvocato lo svolgimento di quella singola attività) – l’avvocato-procuratore sportivo resta anzitutto un avvocato, che solo occasionalmente svolge l’attività di agente sportivo.
Per le medesime ragioni, l’avvocato non iscritto nel registro degli agenti sportivi resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva, come previsto dall’art. 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017. Quanto alla clausola di salvezza delle competenze professionali, ben potrà l’avvocato ottenere adeguata remunerazione per le attività svolte, fermo restando che tra esse non potranno rientrare quelle affette da nullità perché avvenute in violazione di legge.

Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera n. 51 (quesito)
Prassi: pareri CNF

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